lunedì 4 gennaio 2016

PERIZIA SDL CENTROSTUDI SALVA SPA DA DECRETO INGIUNTIVO DI 800.000 EURO

Altro successo di SDL Centrostudi sul fronte delle Banche.

Sdl Centrostudi


La società E. s.p.a. ha proposto opposizione attraverso l’avv. prof. Piero Lorusso avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Banca per il recupero della complessiva somma di euro 800.000,00, quale saldo debitorio dei c/c nn., fondandola sulla perizia di SDL da cui sono emerse sia usura sia anatocismo.


A fondamento della spiegata impugnativa l’opponente ha dedotto la risalenza al 1966 dei due contratti di conto corrente posti dalla banca alIa base della propria pretesa monitoria, oggetto nel corso del tempo, oltre di rinnovate numerazioni, di svariate irregolarità ai suoi danni, quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte di una differente frequenza di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi; l’applicazione di interessi passivi al tasso ultralegale e di commissioni di massimo scoperto pure a fronte di una mancata originaria pattuizione in forma scritta; la postergazione delle valute ne pagamento degli assegni presentati per l’incasso.

A fronte di tale difesa, la Banca ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto opposto, facendo rilevare in particolare come i rapporti contrattuali siano stati regolati sin dall’origine in forma scritta, come da contratti versati agli atti del procedimento monitorio.

Orbene, in forza del disposto dell’art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa ove l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

In particolare, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento idoneo a provare. ex artt. 2699 ss. c.c., il fondamento delle eccezioni del debitore ingiunto (convenuto sostanziale) e, conseguentemente, l’infondatezza della pretesa creditoria del ricorrente in monitorio (attore sostanziale).

E’ evidente, tuttavia, che preliminare ai fini della concessione della provvisoria esecuzione è la delibazione sia pure in via sommaria, dell’esistenza della stessa pretesa creditoria, sulla base degli ordinari canoni probatori: infatti, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena, assoggettata alle normali regole di riparto degli oneri probatori. II creditore che ha agito per l’adempimento, conseguentemente, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza e può limitarsi alia mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cosi Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).

Nel caso di specie, benché l’attore in senso sostanziale abbia versato in atti il titolo negoziale della propria pretesa (ossia i contratti sottoscritti, in cui risulta regolamentato il tasso di interesse passivo e pattuita una commissione di massimo scoperto, appare assistita da verosimile fondatezza, almeno a livello di delibazione sommaria, la censura dell’opponente afferente alla nullità della clausola negoziale che configura usura, anatocismo e una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte di una frequenza annuale di capitalizzazione degli interessi attivi. Ciò porta ad ipotizzare la necessità di rideterminare il credito della Banca nei confronti del correntista, almeno in relazione al periodo antecedente l’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, che ha reso legittima la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi se accompagnata da una pari frequenza di capitalizzazione degli interessi attivi; e, peraltro, alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, appare verosimile ritenere che tale rideterminazione dovrà avere luogo espungendo, in relazione al periodo in oggetto, qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (cfr. Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

Va denegata, pertanto, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in attesa del necessario approfondimento istruttorio sulla validità -in tutte le loro clausole – dei contratti azionati in via monitoria da BP e sull’esatto ammontare del credito vantato da parte opposta.

Avv. Prof. Piero Lorusso



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