martedì 19 gennaio 2016

TASSI USURARI, CONDANNATA LA BANCA


Due avvocati che collaborano con SDL Centrostudi SpA hanno ottenuto una condanna avverso l’istituto di credito coinvolto per l’applicazione di interessi usurari ab origine. Il giudice ha riconosciuto la legittimità della sommatoria dei tassi, perché così era contrattualmente pattuito nel rapporto di mutuo stipulato dai clienti.

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Il giudice riconosce che la sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora, come prevedeva il contratto sottoscritto tra le parti, superava la soglia di legge. Nominato un consulente per stabilire quanto deve essere restituito ai risparmiatori. Il giudizio va "controcorrente" aprendo un primo varco giuridico ai risparmiatori.


Per approfondire l'argomento: 

SDL CENTROSTUDI: UN VADEMECUM PER DIFENDERSI DALLE BANCHE





lunedì 4 gennaio 2016

PERIZIA SDL CENTROSTUDI SALVA SPA DA DECRETO INGIUNTIVO DI 800.000 EURO

Altro successo di SDL Centrostudi sul fronte delle Banche.

Sdl Centrostudi


La società E. s.p.a. ha proposto opposizione attraverso l’avv. prof. Piero Lorusso avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Banca per il recupero della complessiva somma di euro 800.000,00, quale saldo debitorio dei c/c nn., fondandola sulla perizia di SDL da cui sono emerse sia usura sia anatocismo.


A fondamento della spiegata impugnativa l’opponente ha dedotto la risalenza al 1966 dei due contratti di conto corrente posti dalla banca alIa base della propria pretesa monitoria, oggetto nel corso del tempo, oltre di rinnovate numerazioni, di svariate irregolarità ai suoi danni, quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte di una differente frequenza di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi; l’applicazione di interessi passivi al tasso ultralegale e di commissioni di massimo scoperto pure a fronte di una mancata originaria pattuizione in forma scritta; la postergazione delle valute ne pagamento degli assegni presentati per l’incasso.

A fronte di tale difesa, la Banca ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto opposto, facendo rilevare in particolare come i rapporti contrattuali siano stati regolati sin dall’origine in forma scritta, come da contratti versati agli atti del procedimento monitorio.

Orbene, in forza del disposto dell’art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa ove l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

In particolare, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento idoneo a provare. ex artt. 2699 ss. c.c., il fondamento delle eccezioni del debitore ingiunto (convenuto sostanziale) e, conseguentemente, l’infondatezza della pretesa creditoria del ricorrente in monitorio (attore sostanziale).

E’ evidente, tuttavia, che preliminare ai fini della concessione della provvisoria esecuzione è la delibazione sia pure in via sommaria, dell’esistenza della stessa pretesa creditoria, sulla base degli ordinari canoni probatori: infatti, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena, assoggettata alle normali regole di riparto degli oneri probatori. II creditore che ha agito per l’adempimento, conseguentemente, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza e può limitarsi alia mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cosi Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).

Nel caso di specie, benché l’attore in senso sostanziale abbia versato in atti il titolo negoziale della propria pretesa (ossia i contratti sottoscritti, in cui risulta regolamentato il tasso di interesse passivo e pattuita una commissione di massimo scoperto, appare assistita da verosimile fondatezza, almeno a livello di delibazione sommaria, la censura dell’opponente afferente alla nullità della clausola negoziale che configura usura, anatocismo e una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte di una frequenza annuale di capitalizzazione degli interessi attivi. Ciò porta ad ipotizzare la necessità di rideterminare il credito della Banca nei confronti del correntista, almeno in relazione al periodo antecedente l’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, che ha reso legittima la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi se accompagnata da una pari frequenza di capitalizzazione degli interessi attivi; e, peraltro, alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, appare verosimile ritenere che tale rideterminazione dovrà avere luogo espungendo, in relazione al periodo in oggetto, qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (cfr. Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

Va denegata, pertanto, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in attesa del necessario approfondimento istruttorio sulla validità -in tutte le loro clausole – dei contratti azionati in via monitoria da BP e sull’esatto ammontare del credito vantato da parte opposta.

Avv. Prof. Piero Lorusso



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domenica 3 gennaio 2016

L'USURA BANCARIA E L'ANATOCISMO NEI CONTI CORRENTI DELLE PICCOLE IMPRESE

In questa interessante tesi di laurea vengono riportati articoli di interesse riguardanti casi di usura bancaria e di uso improprio dell'anatocismo 

L'usura è una pratica che nella storia è stata considerata lecita o illecita a seconda del diverso quadro politico-economico prevalente nei vari momenti storici e del diverso sistema normativo vigente. 

Durante l'ottocento l'usura non era punita. Infatti, nel Codice Zanardelli non era neanche prevista; in più l'ideologia liberale prevalente al tempo abbracciava il principio di non intervento dello Stato nei rapporti contrattuali proprio per assicurare la libera iniziativa delle parti.

Negli anni Venti, vi fu una netta svolta dell'orientamento legislativo con la costituzione del Codice Rocco, nel quale fu contemplato nuovamente il reato di usura. 

Oggi il reato d'usura è ancora annoverano nel codice penale vigente: esso è regolato dall'art 644 del codice penale. Tale articolo è stato modificato con la legge n. 108 del 7 marzo 1996, che inasprì le pene e disciplinò diritti e tutele delle vittime di usura. Tramite questa legge, venne anche regolata l'azione degli istituti bancari: fino a quel momento chi avesse voluto accedere al credito, avrebbe dovuto accettare le condizioni delle banche che potevano rivelarsi usurarie. 

Nell'ambito del reato d'usura, assume particolare rilievo il problema dell'usura bancaria. La legge del 7 marzo 1996 disciplinò anche l'azione degli istituti bancari, i quali, da quel momento in poi, dovettero applicare dei tassi inferiori a un limite, detto tasso soglia, determinato dalla Banca d'Italia tramite una media dei tassi medi comunicati dalle varie banche. 
Una pratica connessa all'usura bancaria, ma non considerata usuraria, è l'anatocismo, vale a dire la capitalizzazione composta degli interessi: oltre al capitale prestato, anche gli interessi possono produrre a loro volta interessi. 

Nel primo capitolo della tesi viene trattato l'argomento dell'usura bancaria. Al suo interno sono esposte: le leggi contro il rato d'usura e la loro evoluzione; le modalità di calcolo dei tassi soglia e varie questioni a riguardo, tra cui l'inserimento o meno nella commissione di massimo scoperto; le possibili soluzioni per la prevenzione dell'usura.

Nel secondo capitolo descrive la pratica dell'anatocismo. Inizialmente è esposta l'evoluzione della normativa riguardante tale pratica, per poi passare alle varie tematiche che hanno coinvolto la giurisprudenza

Nel terzo capitolo sono riportati alcuni articoli di giornale riguardanti casi di usura bancaria e di uso improprio dell'anatocismo. E per finire un case history aziendale. 

sabato 2 gennaio 2016

UN VADEMECUM PER DIFENDERSI DALLE BANCHE

Le banche sono un'importante istituzione per il nostro Paese e nessuno intende demolire o demonizzare questa importante risorsa. Tuttavia accade a volte che il rapporto con il cliente (generalmente un piccolo imprenditore, una impresa) diventi illecito.  Ultimamente questi illeciti sono cresciuti mettendo a rischio l’esistenza di molte imprese italiane e di conseguenza decine di migliaia di posti di lavoro.



Alla crisi, cui il nostro Paese sta assistendo negli ultimi anni, si aggiunge un comportamento a volte scorretto da parte degli istituti di credito che anziché aiutare le aziende, anziché sedersi a tavolino e trovare delle soluzioni chiedono alle aziende di "rientrare" dai fidi bancari, oppure negano gli affidamenti.