Con l’importantissimo provvedimento del 13.5.2016 ottenuto su perizie SDL Centrostudi dallo Studio Legale Riccio-Griffo & Partners nella persona dell’Avv. Serena Verzeletti, anche il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, ha sospeso il pignoramento incombente sull’abitazione dei clienti, per rilevata sommatoria contrattualizzata degli interessi posta in essere dalla banca nella convenzione di mutuo.
Nel corpo dell’ordinanza dei Magistrati si legge infatti de “la previsione negoziale di cumulo degli interessi dovuti a diverso titolo (“ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, rimasta non pagata, produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico del mutuatario e a favore della banca, interessi non suscettibile di capitalizzazione periodica”).
In altre e più semplici parole, anche il collegio di Macerata converge pienamente con la tesi da tempo patrocinata da SDL Centrostudi, dallo Studio Riccio-Griffo ed in generale dai legali SDL, secondo la quale: se gli interessi di mora e corrispettivi scontano nature giuridiche diverse (risarcitori i primi e remunerativi i secondi) e pertanto non sono ‘sommabili’ fra loro, allora tale cumulo deve essere precluso anche alla Banca, la quale, nel contratto (e/o nel precetto) non potrà prevedere che il gli interessi di mora si applichino sulla rata complessivamente intesa e non sulla sola quota capitale di questa.
Nel caso in cui questo dovesse avvenire, infatti, il TEG effettivamente subìto dal mutuatario in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata, quasi certamente travalicherà il Tasso Soglia Usura previsto dalla legge e sarà comunque esponenzialmente maggiore (solitamente circa il doppio) di quello evincibile dalla lettura in buona fede del contratto.
Il provvedimento in commento – già destinato a divenire una nuova pietra miliare nel ‘bollente’ ed attuale dibattito scientifico in materia fra dottrina e giurisprudenza – contribuisce con grande onestà intellettuale ad alzare il velo su pratiche subdole, altamente lesive dei diritti dei contraenti deboli e per troppo tempo passate inosservate; e, nel caso di specie, ha fatto sì che un altro risparmiatore non fosse ‘scacciato’ ingiustamente della sua abitazione.